Atti scemi in luogo pubblico

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Il reato di atti scemi in luogo pubblico è previsto e punito dall'articolo 547¾ del codice penale il quale prevede che "chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, o esposto all'aperto, o aperto al pubblico o pubblico all'esposto o aperto al luogo, compie atti scemi è punito con la reclusione da tre mesi a trent'anni".