Utente:GetFuzzy/Sandbox/9
Una pista ciclabile (o percorso ciclabile o ciclopista o quella striscia gialla distante 30 cm dal marcapiede ) è secondo la definizione del Codice della strada (articolo 3, punto 39): "parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi". In parole più semplici si tratta di un percorso protetto o comunque riservato alle biciclette, dove il traffico motorizzato è escluso.
Lo scopo di tali percorsi è separare il traffico ciclabile da quello motorizzato e da quello pedonale, che hanno velocità diverse, per migliorare la sicurezza stradale e facilitare lo scorrimento dei veicoli.
Il Codice della strada prevede che i ciclisti utilizzino una pista ciclabile quando disponibile.
Talvolta lo stesso percorso deve essere condiviso tra ciclisti e pedoni, e viene detto di conseguenza "ciclo-pedonale".
Le norme tecniche di costruzione sono regolate dal decreto ministeriale 30 novembre 1999, n. 557 (G.U. n. 225, 26 settembre 2000, Serie Generale) Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili.
Galleria di immagini che voi umani neanche immaginate
-
Bicicletta padana. Notare il fisico atletico del ciclista.
-
Bicicletta padana. Notare il fisico atletico del ciclista.
-
Bicicletta padana. Notare il fisico atletico del ciclista.
-
Bicicletta padana. Notare il fisico atletico del ciclista.
-
Bicicletta padana. Notare il fisico atletico del ciclista.
-
Bicicletta padana. Notare il fisico atletico del ciclista.
-
Bicicletta padana. Notare il fisico atletico del ciclista.
-
Bicicletta padana. Notare il fisico atletico del ciclista.
-
Bicicletta padana. Notare il fisico atletico del ciclista.