Discussione:Chiesa Cattolica Romana Apostolica: differenze tra le versioni

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Denuncia
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Lo conoscete questo articolo del Codice Penale: Art. 3. – L’art. 403 del codice penale è sostituito dal seguente: «Offese alla religione mediante vilipendio di persone. - Chiunque pubblicamente offende la religione cattolica od altro culto ammesso nello Stato mediante atti di vilipendio in danno a chi li professa e punito con la reclusione fino a due anni. Si applica la reclusione da uno a tre anni qualora gli atti di vilipendio siano commessi in danno di un ministro del culto».
 
Internet è un luogo pubblico. Il Papa è un ministero del culto. Fatevi portare le arance in prigione. Buona giornata e a presto....
 
 
 
Grandissimo!!
..chiunque tu sia sei un genio
Utente anonimo
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