Giostraio

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Giostraio

Il giostraio, o come definizione corretta "esercente spettacoli viaggianti", è un addetto al funzionamento e alla manutenzione di giostre per bambini, ed è anche una figura dell'immaginario cinematografico e letterario.

Una giostra itinerante in una piazza di Perugia L’art. 1 della Legge 18 marzo 1968, n. 337 riconosce la “funzione sociale” dell’attività di spettacolo viaggiante, svolta in forma itinerante o a carattere permanente. Sono considerati «spettacoli viaggianti» le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile.

ANCI ed AGIS hanno sottoscritto il 24/10/01 un protocollo d’intesa nel quale riconoscono che “lo spettacolo viaggiante , quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce in tutti i suoi generi e manifestazioni aspetto fondamentale della culturae dell’identità nazionale; ed è bene culturale di insostituibile valore sociale e formativo della persona umana“. I Comuni Italiani devono promuovere:

- la valorizzazione dei luna park temporanei e delle installazioni permanenti attraverso attività di promozione effettuate dalle Amministrazioni comunali nell’ambito di quanto previsto per la pubblicizzazione delle manifestazioni cittadine e la realizzazione di iniziative gratuite organizzate dagli esercenti in collaborazione con le Amministrazioni a favore dei bambini e di categorie di cittadini meno fortunati;

- il riconoscimento della utilità servizi offerti dalle installazioni a carattere temporaneo e permanente a beneficio delle famiglie, con particolare riferimento al pubblico dei bambini.

Al fine di pervenire all’applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 337 da parte delle Amministrazioni comunali l’ANCI e l’ANESV concordano sull’opportunità di segnalare alle Amministrazioni comunali l’obbligo di deliberare in materia di individuazione delle aree disponibili per l’istallazione delle attività di spettacolo viaggiante, predisponendo l’elenco previsto dal citato art. 9 della Legge n. 337/1968, con l’individuazione delle aree tradizionalmente assegnate agli esercenti di spettacoli viaggianti e quelle ritenute idonee.

Le Amministrazioni dovrebbero privilegiare l'assegnazione di aree attrezzate e localizzate in zone centrali, al fine di consolidare l’immagine del festeggiamento pubblico come elemento temporaneo, ma centrale della vita della città ed individuando, quando necessario, gli accorgimenti finalizzati alla migliore convivenza tra parco di divertimenti ed abitazioni limitrofe.