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Il reato di atti scemi in luogo pubblico è previsto e punito dall'articolo 547¾ del codice penale il quale prevede che "chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, o esposto all'aperto, o aperto al pubblico o pubblico all'esposto o aperto al luogo, compie atti scemi è punito con la reclusione da tre mesi a trent'anni".

Storia

Gli atti scemi in luogo pubblico nascono quando sulla terra ci furono abbastanza persone da potersi definire pubblico. Il concetto stesso è controverso, ad esempio quando uno dei primi ominidi disse che col fuoco ci si sarebbe potuti evolvere, tutti gli altri lo presero per il culo dichiarando che quello era un'atto scemo in luogo pubblico. L'ominide però, si corresse affermando che era stato il dio viscnù ad illuminarlo, in sogno. Così stando le cose si conviene che gli atti scemi in luogo pubblico nascono insieme alla religione.