Papaboy: differenze tra le versioni

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Contenuto aggiunto Contenuto cancellato
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 1: Riga 1:
Finalmente si è scoperto l'autore di questo pezzo (Puzza87).


L’art. 403 del codice penale è sostituito dal seguente: «Offese alla religione mediante vilipendio di persone. - Chiunque pubblicamente offende la religione cattolica od altro culto ammesso nello Stato mediante atti di vilipendio in danno a chi li professa e punito con la reclusione fino a due anni. Si applica la reclusione da uno a tre anni qualora gli atti di vilipendio siano commessi in danno di un ministro del culto».

{{Cospirazione}}{{rosik}}
{{Cospirazione}}{{rosik}}