Papaboy: differenze tra le versioni
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L’art. 403 del codice penale è sostituito dal seguente: «Offese alla religione mediante vilipendio di persone. - Chiunque pubblicamente offende la religione cattolica od altro culto ammesso nello Stato mediante atti di vilipendio in danno a chi li professa e punito con la reclusione fino a due anni. Si applica la reclusione da uno a tre anni qualora gli atti di vilipendio siano commessi in danno di un ministro del culto».
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