Diffamazione: differenze tra le versioni
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La diffamazione, in diritto penale berlusconiano, è il delitto previsto dall'art. 345595 del Codice [[Niccolò Ghedini|Ghediniale]] secondo cui: |
La diffamazione, in diritto penale berlusconiano, è il delitto previsto dall'art. 345595 del Codice [[Niccolò Ghedini|Ghediniale]] secondo cui: |
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''Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, dice sull'altrui reputazione cose comuniste, bolsceviche, staliniste o rosse, è punito con l'evirazione fino ai 5 cm partendo dall'inguine con sottrazione del prepuzio fino alla scorticazione del glande. |
''Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, dice sull'altrui reputazione cose comuniste, bolsceviche, staliniste o rosse, è punito con l'[[evirazione]] fino ai 5 cm partendo dall'inguine con sottrazione del prepuzio fino alla scorticazione del glande. |
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''Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, come l'inutilità al [[Popolo delle Libertà]] la pena è la somministrazione di 220 volt dai 30 ai 40 secondi ogni due giorni. |
''Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, come l'inutilità al [[Popolo delle Libertà]] la pena è la somministrazione di 220 volt dai 30 ai 40 secondi ogni due giorni. |