Vilipendio alla religione: differenze tra le versioni

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[[File:VZ2837LQM.gif|900px|center]][[File:Dante_Alighieri.jpg|thumb|250px|[[Dante Alighieri]], gran vilipendiator della [[religione|religion]] di Stato, guarda schifato il vecchio articolo 403.]]
{{Cit|Chiunque pubblicamente offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la reclusione fino a due anni. Si applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione dello Stato, mediante vilipendo di un ministro del culto cattolico.|[[Articolo 403 del Codice Penale|Art. 403 del Codice Penale Italiano]] aggiornato secondo i rosiconi}}
{{Cit|Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto».|Art. 403 del Codice Penale Italiano, aggiornato secondo la legge 85/2006: i soliti [[Prodi|comunisti]]!}}
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