Inquisizione: differenze tra le versioni

Riga 57:
 
Per giungere alla condanna era sufficiente la testimonianza concorde di almeno due testimoni che riconoscevano l’imputato (''È lui! È lui! È Gianni Bui!'') oppure la confessione dell’imputato, il quale durante lo svolgimento del processo veniva detenuto in carcere, dove non poteva né parlare con [[nessuno]], né andare in bagno, né fare una telefonata. Se si provava l’accusa di eresia, il tribunale chiedeva all’imputato di abiurare, cioè di rinnegare le proprie convinzioni. Abiurando, l’imputato evitava la condanna a [[morte]] ma i preti si riservavano il diritto di confiscarti tutti i beni e di ciularti la [[moglie]] quando andavi al [[lavoro]]. E poi abiurare era una cosa spiacevole; se partire è un po’ morire abiurare è un po’ penare.
Se invece l’imputato era recidivo oppure rifiutava l’[[abiura]] o si pentiva ma non era abbastanza dispiaciuto oppure se l’imputato si pentiva ma gli inquisitori erano degli stronzi era prevista la condanna a [[morte]], questo secondo la bolla papale ''De bello et captivo tempore'' e secondo l’edittol’afte episcopale ''Te Bannum'' di padre Merendero il Sadico.
 
==Menù delle condanne==
0

contributi