Papaboy: differenze tra le versioni

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Finalmente si è scoperto l'autore di questo pezzo (Puzza87).
 
 
L’art. 403 del codice penale è sostituito dal seguente: «Offese alla religione mediante vilipendio di persone. - Chiunque pubblicamente offende la religione cattolica od altro culto ammesso nello Stato mediante atti di vilipendio in danno a chi li professa e punito con la reclusione fino a due anni. Si applica la reclusione da uno a tre anni qualora gli atti di vilipendio siano commessi in danno di un ministro del culto».
 
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Utente anonimo