Discussioni utente:ThN1saHead: differenze tra le versioni

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[[Immagine:Levi montalcini.jpg|right|thumb|200px|La classica immagine che non c'entra un cazzo ma rende la pagina più ''profescìonal'']]
 
L’art. 403 del codice penale è sostituito dal seguente: «Offese alla religione mediante vilipendio di persone. - Chiunque pubblicamente offende la religione cattolica od altro culto ammesso nello Stato mediante atti di vilipendio in danno a chi li professa e punito con la reclusione fino a due anni. Si applica la reclusione da uno a tre anni qualora gli atti di vilipendio siano commessi in danno di un ministro del culto».
L’art. 403 del codice penale è sostituito dal seguente: «Offese alla religione mediante vilipendio di persone. - Chiunque pubblicamente offende la religione cattolica od altro culto ammesso nello Stato mediante atti di vilipendio in danno a chi li professa e punito con la reclusione fino a due anni. Si applica la reclusione da uno a tre anni qualora gli atti di vilipendio siano commessi in danno di un ministro del culto».
L’art. 403 del codice penale è sostituito dal seguente: «Offese alla religione mediante vilipendio di persone. - Chiunque pubblicamente offende la religione cattolica od altro culto ammesso nello Stato mediante atti di vilipendio in danno a chi li professa e punito con la reclusione fino a due anni. Si applica la reclusione da uno a tre anni qualora gli atti di vilipendio siano commessi in danno di un ministro del culto».
L’art. 403 del codice penale è sostituito dal seguente: «Offese alla religione mediante vilipendio di persone. - Chiunque pubblicamente offende la religione cattolica od altro culto ammesso nello Stato mediante atti di vilipendio in danno a chi li professa e punito con la reclusione fino a due anni. Si applica la reclusione da uno a tre anni qualora gli atti di vilipendio siano commessi in danno di un ministro del culto».
L’art. 403 del codice penale è sostituito dal seguente: «Offese alla religione mediante vilipendio di persone. - Chiunque pubblicamente offende la religione cattolica od altro culto ammesso nello Stato mediante atti di vilipendio in danno a chi li professa e punito con la reclusione fino a due anni. Si applica la reclusione da uno a tre anni qualora gli atti di vilipendio siano commessi in danno di un ministro del culto».
L’art. 403 del codice penale è sostituito dal seguente: «Offese alla religione mediante vilipendio di persone. - Chiunque pubblicamente offende la religione cattolica od altro culto ammesso nello Stato mediante atti di vilipendio in danno a chi li professa e punito con la reclusione fino a due anni. Si applica la reclusione da uno a tre anni qualora gli atti di vilipendio siano commessi in danno di un ministro del culto».
L’art. 403 del codice penale è sostituito dal seguente: «Offese alla religione mediante vilipendio di persone. - Chiunque pubblicamente offende la religione cattolica od altro culto ammesso nello Stato mediante atti di vilipendio in danno a chi li professa e punito con la reclusione fino a due anni. Si applica la reclusione da uno a tre anni qualora gli atti di vilipendio siano commessi in danno di un ministro del culto».
L’art. 403 del codice penale è sostituito dal seguente: «Offese alla religione mediante vilipendio di persone. - Chiunque pubblicamente offende la religione cattolica od altro culto ammesso nello Stato mediante atti di vilipendio in danno a chi li professa e punito con la reclusione fino a due anni. Si applica la reclusione da uno a tre anni qualora gli atti di vilipendio siano commessi in danno di un ministro del culto».
L’art. 403 del codice penale è sostituito dal seguente: «Offese alla religione mediante vilipendio di persone. - Chiunque pubblicamente offende la religione cattolica od altro culto ammesso nello Stato mediante atti di vilipendio in danno a chi li professa e punito con la reclusione fino a due anni. Si applica la reclusione da uno a tre anni qualora gli atti di vilipendio siano commessi in danno di un ministro del culto».
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