Discussioni utente:Lutherigo/Archivio2: differenze tra le versioni

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Già perchè tu sei collegato su un provider statunitense e da una macchina statunitense, non sei in territorio italiano, no?
 
Leggi bene il codice penale, non conta su quale macchina virtuale scrivi, conta da dove...
 
Leggi gli articoli riguardi Internet e le reti private e pubbliche del C.P.
 
Comunque:
Art. 4. – L’art. 404 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Offese alla religione mediante vilipendio di cose. - Chiunque in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione cattolica od altro culto ammesso nello Stato mediante atti di vilipendio su cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, è punito con la reclusione fino a due anni.
La stessa pena si applica a chi commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in un luogo privato da un ministro del culto».
 
Preparati il pigiama a righe...
 
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Utente anonimo