Discussioni utente:Lutherigo/Archivio2 (visualizza wikitesto)
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Già perchè tu sei collegato su un provider statunitense e da una macchina statunitense, non sei in territorio italiano, no?▼
Leggi bene il codice penale, non conta su quale macchina virtuale scrivi, conta da dove...▼
Leggi gli articoli riguardi Internet e le reti private e pubbliche del C.P.▼
Comunque:▼
Art. 4. – L’art. 404 del codice penale è sostituito dal seguente:▼
«Offese alla religione mediante vilipendio di cose. - Chiunque in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione cattolica od altro culto ammesso nello Stato mediante atti di vilipendio su cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, è punito con la reclusione fino a due anni.▼
La stessa pena si applica a chi commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in un luogo privato da un ministro del culto».▼
Preparati il pigiama a righe...▼
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<font size="+2">[[Discussioni utente:Lutherigo/Archivio|ARCHIVIO DELAZIONI]]</font></center>
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Ciao, ecco preparata la pagina. [ehm, m'ero dimenticato il [[Utente:QuertUiopps/Team Audio|link]]] --{{Utente:QuertUiopps/Firma}} 19:46, 21 mar 2008 (UTC)
==Un idiota anonimo==
▲Già perchè tu sei collegato su un provider statunitense e da una macchina statunitense, non sei in territorio italiano, no?
▲Leggi bene il codice penale, non conta su quale macchina virtuale scrivi, conta da dove...
▲Leggi gli articoli riguardi Internet e le reti private e pubbliche del C.P.
▲Comunque:
▲Art. 4. – L’art. 404 del codice penale è sostituito dal seguente:
▲«Offese alla religione mediante vilipendio di cose. - Chiunque in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione cattolica od altro culto ammesso nello Stato mediante atti di vilipendio su cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, è punito con la reclusione fino a due anni.
▲La stessa pena si applica a chi commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in un luogo privato da un ministro del culto».
▲Preparati il pigiama a righe...
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