Diffamazione: differenze tra le versioni

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La diffamazione, in diritto penale berlusconiano, è il delitto previsto dall'art. 345595 del Codice [[Niccolò Ghedini|Ghediniale]] secondo cui:
 
''Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, dice sull'altrui reputazione cose comuniste, bolsceviche, staliniste o rosse, è punito con l'[[evirazione]] fino ai 5 cm partendo dall'inguine con sottrazione del prepuzio fino alla scorticazione del glande.
 
''Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, come l'inutilità al [[Popolo delle Libertà]] la pena è la somministrazione di 220 volt dai 30 ai 40 secondi ogni due giorni.
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