Discussione:Eddie Guerrero: differenze tra le versioni

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Direi che le prime sei parole si commentano da sole. Non hai niente per cui argomentare, e questo è un buon motivo per startene zitto. Dico solo che mi avete profondamente deluso, anche se immagino che questo sbottamento sia dovuto al fatto che qualcuno più giovane di te ti abbia dimostrato di avere più materia grigia.
Ah, aggiungo che provvederò ad inviare l'articolo alla famiglia Guerrero ed alla World Wrestling Entertainment, e con possibilità papabile (anzi non troppo remota) potreste passare dei guai legali. Ovviamente sarà a loro discrezione che strada intraprendere, potrebbero tanto farvi togliere l'articolo quanto denunciarvi.
 
"Lo stesso articolo 595 codice penale, contempla l'ipotesi della diffamazione on line, laddove prevede che si possa ritenere consumata la diffamazione anche laddove si realizzi mediante un mezzo di pubblicità. Nella percezione normativa consolidatasi, internet costituisce proprio un mezzo di pubblicità, in quanto idoneo e sufficiente affinché una notizia o espressione diffamatoria raggiunga una pluralità di soggetti. Si pensi ad esempio, ad una opinione diffamatoria espressa in un forum, o in una mailing list o mandando un messaggio mediante posta elettronica ad una pluralità di soggetti. In questo ultimo caso, ovvero in tema di diffamazione mediante posta elettronica, è intervenuta la Corte di Cassazione, sottolineando che anche se le comunicazioni diffamatorie non sono percepite simultaneamente dai destinatari, il reato di diffamazione è da ritenersi integrato dovendosi ritenere irrilevante l'intervallo di tempo più o meno lungo tra l'una e l'altra comunicazione, poiché sono comunque prodotti i medesimi effetti della diffamazione. Per poi individuare quale potere ha l'autorità giudiziaria italiana in merito a casi di diffamazione su siti che si trovano all'estero, è essenziale ricordare la sentenza n. 4741 del 27 dicembre 2000, con la quale la Suprema Corte di Cassazione si dichiarava favorevole alla applicabilità della legge italiana in un caso di diffamazione a mezzo internet pur se avvenuta da parte di un sito ubicato all'estero. La Corte, infatti, citando l'art. 595 c.p., spiegava come fosse la stessa formulazione normativa a prevedere ciò, laddove indicava la consumazione coincidente con la percezione del messaggio pubblicato sul sito, da parte di più soggetti estranei all'agente ed al soggetto offeso. "
Utente anonimo