Nonnotizie:Lodo Angelino 2: Provvedimenti urgenti contro il linguaggio da osteria

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14 luglio 2008


Premessa

Nel prossimo consiglio dei ministri verrà presentato il decreto legge detto "Lodo Angelino 2 la vendetta", con il quale si aboliranno tutte le osterie e luoghi assimilati sul territorio nazionale, allo scopo di eliminare le intemperanze verbali di quei luoghi di perdizione. Un nostro hacker ha sottratto il testo del decreto entrando nel PC del Guarda sigilli, approfittando di un suo momento di distrazione: Angelino[1], con lo sguardo perso nel vuoto, stava guardando un collezione di sigilli del XVI secolo e pensava di farne omaggio al suo datore di lavoro[2] in occasione del suo prossimo compleanno. Tale decreto succede al primogenito Lodo Alfano.

Il testo completo del LODO ANGELINO 2

Capo I - Chiusura delle osterie

Art.1
E' vietato l'esercizio di osterie nel territorio dello Stato e nei territori sottoposti all'amministrazione di autorità italiane. Con il termine osteria si intendono sia luoghi reali sia luoghi di aggregazione virtuale sulla rete internet.

Art.2
Le osterie, le cantine, le bettole, i peggiori bar di Caracas[3] e qualsiasi altro luogo, anche virtuale, ove viene usato un linguaggio non conforme a quanto verrà stabilito dall’autorità locale di [4], dovranno essere chiusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art.3
È punito con la reclusione da due a sei anni e con una multa da euro 500 a euro 20'000, chiunque:

  • Trascorso il termine indicato dall'art.2, abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di un luogo ove si usa un linguaggio non conforme o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa;
  • Avendone la proprietà o l'amministrazione del luogo li conceda in locazione;
  • Essendo proprietario o gestore di un albergo, di una casa mobiliata, di una pensione, di uno spaccio di bevande, di un circolo, di un locale da ballo, di luogo di spettacolo, di un locale aperto al pubblico, di un sito, di un forum o di un blog, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che fanno uso di un linguaggio non conforme allo specifico regolamento di P.S.;
  • Recluti una persona al fine di farle usare in sua vece un linguaggio di osteria, o ne agevoli la diffusione con qualsiasi mezzo;
  • Usi a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo mediatico un linguaggio di osteria;

In tutti i casi previsti dal presente articolo, alle pene in essi comminate, sarà aggiunta la perdita della licenza d'esercizio, potrà anche essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio virtuale e/o reale.

Art.4
La pena è raddoppiata:

1) se il linguaggio contiene minacce;

2) se il fatto è commesso ai danni di persona che rivestano incarichi pubblici di nomina e/o elettivi;

3) se il fatto è commesso ai danni di più persone;

4) se il fatto è commesso da una persona tossicodipendente e/o alcolista.

Art.5
Le persone che commettono gli atti di cui ai precedenti articoli, precedentemente all'eventuale arresto e al processo per direttissima e con sentenza non appellabile, devono essere accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza che annoterà i loro dati anagrafici sull'apposito registro “LINGUAGGIO DA OSTERIA" che conterrà anche i riferimenti ai familiari fino al quarto grado.

Art.6
I colpevoli di uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti, siano essi consumati o soltanto tentati, per un periodo variante da un minimo di due anni ad un massimo di venti, a partire dal giorno in cui avranno espiato la pena, subiranno altresì l'interdizione dai pubblici uffici.

Capo II – Della tabella linguaggio ed istituti di rieducazione

Art.7
Il Ministro per l'interno[5] provvederà, a mezzo di appositi esperti selezionati dal Ministro della Cultura[6] alla redazione della Tabella Linguaggio da osteria. Provvederà inoltre alla costituzione di appositi istituti di rieducazione dove potranno trovare ricovero ed assistenza, tutti gli addetti ai vari luoghi e coloro che avendo commessi i reati di cui al precedente articolo 3 entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge intendano di ritornare ad onestà di vita. Il ricovero è alternativo alla pena detentiva

Art.8
Con determinazione del Ministro per l'interno sarà provveduto all'assegnazione dei mezzi necessari per l'esercizio dell'attività degli istituti di cui nell'articolo precedente, da prelevarsi dal fondo stanziato nel bilancio dello Stato a norma della presente legge.

Capo III - Disposizioni finali e transitorie

Art.9
E' costituito un Corpo speciale di polizia alle dirette dipendenze del Ministro della Difesa[7] che gradualmente sostituirà la polizia nelle funzioni inerenti ai servizi di prevenzione del linguaggio di osteria.

Art.10
E’ data facoltà ai proprietari delle osterie o luoghi assimilati di riconvertire il locale in centri di studio del linguaggio. Se si avvarranno di tale facoltà avranno diritto alle sovvenzioni di cui al precedente Art.8.

Collegamenti esterni

[8]