Nonnotizie:Fase 2: le novità

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28 aprile 2020

L'uomo sulla sinistra con la giacca verde verrà arrestato poco dopo per essersi spacciato per congiunto pur essendo solo un affine.

Nel corso di una conferenza stampa appositamente convocata oggi alle 20:47, il Presidente del Consiglio Conte ha annunciato eccitanti novità per i cittadini e i sudditi italiani. Dopo aver battuto ogni record per la gara di nascondino più lunga della storia, il popolo Italiano si appresta a mettere in campo nuove e rivoluzionarie strategie nella lotta al COVID-19, collettivamente denominate "fase 2".

Il Presidente del Consiglio ha iniziato con un lungo preambolo, spiegando che la fase 2 è la fase che viene dopo la 1 ma non necessariamente prima della 3. La fase 2 ha in comune con la fase 1 e la fase 3 il fatto che si possono fare alcune cose ma non altre; le cose che si possono fare nella fase 2 sono le stesse che si possono fare nella fase 1 e alcune di quelle che si possono fare nella fase 3, il che confonde facilmente i non addetti ai lavori.

In particolare, ha aggiunto Conte, nella fase 2 è possibile visitare gli affini, ma non i congiunti e men che meno i sodali; se però il congiunto è anche un affine e i sodali non risiedono nel raggio di 7 km dalla casa dello zio di grado più prossimo, allora è possibile anche fare un saluto ai cugini. Una circolare uscita in serata ha precisato che i cugini oltre il sesto grado sono considerati affini, ma se sottraendo il numero dei sodali al grado il risultato è dispari, allora sono congiunti; in tutti gli altri casi sono consanguinei.

Inoltre qualora un congiunto, ma assolutamente non un affine, deceda, è possibile presenziare alle esequie. Per consentire il distanziamento sociale, è stato stabilito il numero massimo di 15 persone presenti; nel caso in cui coloro che desiderino partecipare fossero di più, è possibile concedere delle repliche, ma solo fino a quando la salma non cominci a puzzare.

Durante la fase 2 ristoranti e pizzerie possono vendere cibo d'asporto, ma il cliente deve ritirare la merce e pagare velocemente con lentezza; qualora, infatti, ci si muova velocemente con velocità, si rientrerebbe nella fattispecie di "attività motoria" ex Art. 186 CP, reato punito con ammenda e reclusione fino a 30 anni. La Corte Costituzionale è intervenuta per specificare che invece muoversi lentamente con velocità rientra nel depenalizzato Art. 193 CP.

Il Governo ha inoltre nominato un ulteriore comitato tecnico-scientifico per decidere se l'app di tracciamento Immuni vada introdotta nella fase 3 o nella fase 2.5; Roberto Burioni, raggiunto sotto la doccia dai nostri microfoni, ha sostenuto che l'app vada introdotta nella fase 4, e chiunque dica il contrario «è un coglionazzo».

Fonti

  • stagista frustrato «Fase 2, delusione fra i discalculici: "Ci aspettavamo la fase 8"» – ANSIA, 28 aprile 2020