Vilipendio alla religione

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Dante Alighieri, gran vilipendiator della religion di Stato, guarda schifato il vecchio articolo 403.
« Chiunque pubblicamente offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la reclusione fino a due anni. Si applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione dello Stato, mediante vilipendo di un ministro del culto cattolico. »
(Art. 403 del Codice Penale Italiano aggiornato secondo i rosiconi)
« Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto». »
(Art. 403 del Codice Penale Italiano, aggiornato secondo la legge 85/2006: i soliti comunisti!)
« S'i fossi papa, sarei allor giocondo, ché tutti li cristiani imbrigherei. »
(Cecco Angiolieri ha vilipeso, che stronzo, il papa)
« Anastasio papa guardo, lo qual trasse Fotin dalla via dritta. »
(Dante Alighieri Inferno XI, 8-9)
« Verrà di ver' ponente un Pastor senza legge. »
(Dante Alighieri Inferno XIX, 83)
« Fatto v'avete Dio d'oro e d'argento e che altro è da voi a l'idolatre, se non ch'elli uno, e voi ne orate cento? »
(Dante Alighieri Inferno XIX, 112-114)
« Porco l'imam! »
(Qualcuno che non verrà perseguito per vilipendio alla religione di Stato, ma che forse esploderà entro qualche petosecondo)


Il vilipendio alla religione è un reato che infervora i rosiconi.

Si intende per vilipendio alla religione dello Stato la più intensa delle rosicate mai apparse su Nonciclopedia, seconda solo alle bimbominchiate su Bill Kaulitz. I rosicatori (detti "baciapile cacacazzi") in questione, però, si differenziano da quelli per il fatto di citare a cazzo di cane articoli del codice penale, di usare indirizzi IP dinamici, proxy anonimi e abbondante vaselina spalmata attorno all'orifizio anale. Si tratta, assai spesso, di papaboy frustrati da una vita di rinunce, malversazioni, psicodrammi ed emorroidi.

Storia

Attenzione, da qui in poi questo articolo contiene spoiler.

Ti ricordi quella volta che per sbaglio hai toccato la vagina a tua madre? Ecco, se continui a leggere te ne pentirai allo stesso modo.

Confessa, sei stato tu!
La Corte Costituzionale, baluardo degli inviolabili diritti del cittadino italiano.

Il reato di vilipendio alla religione di Stato - cattolica, in questo caso - fu introdotto in Italia nell'A.D. 1889 nel codice penale cosiddetto "Bastardelli", su diretta ingerenza del romano pontefice Magno I. Il reato fu rimaneggiato in era fascista nel celeberrimo "Codice Rocco". Attualmente, il reato di vilipendio alla religione è regolamentato dagli artt. 402-404 e seguenti. Benché più volte la Corte Costituzionale Italiana ne abbia dichiarato l'incostituzionalità, tale reato rimane ancora perseguibile, dimostrando una volta per tutte che l'Italia è, in effetti, una marionetta istituzionale nelle mani del Vaticano. Una sentenza della Corte Costituzionale del 1997 (n. 329) dichiarò l’incostituzionalità dell'articolo 404, in quanto stabiliva pene più severe per chi diffamava la religione cattolica rispetto agli altri culti: la Corte decise che tali pene andavano diminuite alla stessa stregua dell'art. 406.
Nel 2000, con la sentenza n. 508, la Corte costituzionale ha depennato anche l’articolo 402, in quanto riportava ancora la formula della «religione di Stato», principio non più in essere in seguito alle modifiche concordatarie del 1985. Così facendo ha equiparato tutti i culti, per la tutela dei quali restano in vigore gli altri articoli del Codice (403, 404 e 405).
Con la sentenza n. 327 del luglio 2002 anche l'art. 405 è stato dichiarato incostituzionale, nella parte che prevede pene più gravi per i fatti di turbamento di funzioni religiose del culto cattolico.
Infine, con la sentenza n. 168 dell'aprile 2005, la Corte costituzionale ha pronunciato una Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 403, primo e secondo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita stabilita dall'art. 406 dello stesso codice.
Con la legge 85/2006 la materia ha trovato un'ulteriore sistemazione: sono stati integralmente sostituiti gli artt. 403 e 404, è stato modificato il 405 ed è stato abrogato il 406.[1]
La legge 85/2006, insieme alla serie di modifiche precedenti, depenalizza il reato e riduce il preferenzialismo per la Chiesa Cristiana Cattolica Romana da parte dello Stato italiano[2]. Da un lato, queste modifiche sono indice di una crescente emancipazione dal Vaticano. Dall'altro, esse aprono piano piano le porte per qualcosa di riconducibile a quella bizzarra, esotica cosa nota col nome di "libertà di espressione", descritta dall'art. 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e l'art. 10 della Convenzione Europea sui Diritti Umani.
Se non avete capito niente di tutto questo, evidentemente è perché la burocrazia giuridica è piena di falle, contraddizioni, ingerenze, interessi particolari e veri e propri nonsense. In pratica, è come se le leggi le scrivessero gli autori di Nonciclopedia. Non ve l'aspettavate, vero?

La trama è finita, leggete in pace.


Alcune sentenze di condanna per vilipendio

Lo so che sei stato tu!
Il codice di procedura penale a proposito del vilipendio. Chiaro ed esplicativo, no?

Svariate sono state le ragioni che hanno portato, in passato, a essere condannati per vilipendio o turbamento di funzione religiosa. Riportiamo alcuni esempi:

  • Costringere un sacerdote, mediante contumelie, a interrompere la funzione della benedizione delle case chiuse. (1939)
  • Definire la Chiesa cattolica come «Un nemico, puntello di tutte le infamie sociali e gli puzza pure l'alito». (1950)
  • Rivolgere la parola «Asdfgh!» ai partecipanti a una processione religiosa. (1953)
  • Dire che «La Chiesa è oramai diventata un mercato nero» e che «l’ostia consacrata è da considerarsi fatta con farina e carne di porco». (1953)
  • Inveire a voce alta contro un sacerdote pedofilo. (1959)
  • Affiggere un manifesto riportante «Le invenzioni della Chiesa cattolica romana, ovvero le aggiunte dell’uomo alla legge di Dio, che in ogni caso non esiste». (1964)
  • Affermare che i dogmi sono una invenzione dei preti e che la Chiesa cattolica insegna il contrario di quanto voluto da Gesù, che effettivamente non voleva niente. (1967)
  • Scrivere su Nonciclopedia. (2008)

In quest'ultimo caso, si è assistito a un colossale atto intimidatorio e vandalizzatore ai danni di Nonciclopedia, a opera di misteriosi quanto stronzissimi baciapile cacacazzi, le cui gesta infami permarranno archiviate in saecula saeculorum nei server di Wikia per rammentare all'umano consorzio che alla stoltezza cattolica non v'è mai limite o, se c'è, tende all'infinito per x tendente a Dio, con x appartenente all'insieme degli uomini irrazionali:

Quod Erat Demostrandum

Fenomenologia del baciapile cacacazzi

Abbiamo le prove, sei stato tu!

Il baciapile cacacazzi appartiene alla sterminata categoria dei rosiconi che devastano quotidianamente la pia e pluralista Nonciclopedia, distinguendosi, come detto prima, anche per una forte attrazione per la querela e il citazionismo giuridico. Vi presentiamo alcuni esempi di conclamata baciapilaggine cacacazzica recentemente apparsi su Nonciclopedia.

Prototipo ideale di baciapile cacacazzi. Non vi fa schifo solo il pensiero?

Le minacce che seguono sono autentiche, la cui genuinità è facilmente verificabile:

« Ci siamo preparati, se entro 22 ore non eliminerete questa pagina, sarà effettuata una denuncia a suddetto sito. Non è uno scherzo. La denuncia sarà esposta presso la polizia postale di Milano. Ciao baciapile. »
(IP 151.21.165.37 nella discussione della voce "Papaboy")

Da notare un fatto curioso: il significato di "baciapile" è "chi ostenta un’esagerata devozione religiosa"[3], a dimostrazione del fatto che l'autore è, presumibilmente, una testa di cazzo. Come volevasi dimostrare. Ma continuiamo con il catalogo di nefandezze ascrivibili a un pericoloso esemplare di baciapilaggine:

« Non si possono vilipendere i preti, nemmeno se pedofili! »
(IP 151.21.165.37 e il suo senso di giustizia)
« Fatevi portare le arance in prigione. »
(IP 151.21.165.37 e la sua scarsa conoscenza in materia legale)
« Io vi denuncio tutti, cribbio! »
(IP 151.21.165.37 e il suo bisogno di sfogarsi)
« La legge mi dà ragione, la legge mi dà ragione! Dovete morire, stronzi! Siete dei pezzi di merda! »
(IP 151.21.165.37 e il suo attacco di rabbia)
« Avrete quel che meritate... »
(IP 333.33.333.33 e un terzo ed il suo bisogno d'esistere)
« Sono un gay represso! »
(IP 151.21.165.37 e il suo attacco di sincerità)

Secondo diversi psichiatri[4], i baciapile cacacazzi hanno in odio tutta l'umanità che non sia devotamente schierata con i loro fasulli principi divinamente ispirati perché, inconsciamente o meno, sono consapevoli di essere delle nullità impotenti e inutili, piccole merde patetiche che fingono di indignarsi solo per dare più importanza alla loro detestabile esistenza di sgorbi deformi di escrementizia costituzione.

Voci correlate

Note

  1. ^ Sito dell'UAAR
  2. ^ Testo della Legge 85/2006
  3. ^ De Mauro - Paravia
  4. ^ Sigmund Freud, Psicopatologia del baciapile cagacazzi, Vienna, 1912